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Redazione

San Marco in Lamis, martedì 29 dicembre 2015 - Il sindaco premesso che si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di fare esplodere all'interno della cerchia cittadina di artifici pirotecnici di ogni categoria;  Che tale condotta generalizzata ed in particolare l'esplosione di botti, turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato storicamente luogo al verificarsi sul territorio del comune di San Marco in Lamis, di fatti gravi compromettenti la sicurezza della comunità locale . nonchè  il potenziale verificarsi di evento anche tragici a danno delle persone, con particolare riferimento alle persone anziane ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela; 

 Che tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

Che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti e arredi pubblici, veicoli privati ecc.

Che nel passato si sono dimostrate inefficaci le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare l'uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici; 

Ordina:

1- il divieto di vendita, in forma ambulante, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino al 6 gennaio 2016 "di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria IVA e VA, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare, è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole luminose.


2 - Il divieto, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino al 6 gennaio 2016, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria V, gruppo C, D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010. n. 58).


3 - II divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati. senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo:


4 -  II divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità in corso di validità:


5 - Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi. lastrici solari, luci e vedute et similia. di consentirne a chiunque l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza, dalle ore 20,00 del 31.12.2015 alle ore 07.00 del 01.01.2016.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da E 25,00 a E. 500.00.  I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650 e 703 del C.P. e 17 co. 2 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S..  L'inosservanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà inoltre sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci. Qualora a causa dell'inosservanza si provochino danni a persone la licenza verrà revocala.  Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma.