Redazione

San Marco in Lamis, domenica 3 maggio 2020 - Domani lunedì 4 maggio 2020 parte la fase 2 ecco l'ordinanza del sindaco Michele Merla PREMESSO: - CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;- CHE con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza su territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 e successivo del 04.03.2020, aventi come oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 che detta ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che a decorrere dall’8 marzo 2020 dispone la cessazione degli effetti dei Decreti del 01.03.2020 e del 04.03.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 che detta ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, che a decorrere dal 10 marzo 2020 e sino al 03.04.2020 estende all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 08.03.2020, stabilendo che sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e dispone la cessazione degli effetti degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 08.03.2020 ove incompatibili con le disposizioni di cui all’art. 1 del D.P.C.M.09.03.2020;

VISTO il D.L. 09.03.2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per  il  potenziamento  del  Servizio  sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”, ed in particolare gli articoli 9, 14 e 15 (che modifica l’art. 3, comma 4, del D.L. 23.02.2020, n. 6, rubricato “Sanzioni amministrative”, e che recita:” Salva  l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato,  la  violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1  a  carico  dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da  5  a  30 giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge  24  novembre 1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto”);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D.L. in data 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 24 marzo 2020 che detta misure più restrittive con relativo aumento delle sanzioni per chi non rispetta il dettato dei precedenti DPCM;

VISTO il DPCM del 24 marzo 2020 che detta misure più restrittive con relativo aumento delle sanzioni per chi non rispetta il dettato dei precedenti DPCM;

VISTO il DPCM 1° aprile 2020 che proroga l'efficacia delle disposizioni dei decreti del presidente del consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, fino al 13 aprile 2020;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 recante disposizioni attuative del decreto - legge  25 marzo 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2020, n. 13,  successivamente abrogato con decreto - legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis e dell'art. 4;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 in data 28 aprile 2020 recante disposizioni applicative sul territorio regionale in materia di ristorazione con asporto, verde pubblico, apertura cimiteri comunali, manutenzione seconde case ecc…;

RITENUTO che questa Amministrazione, dopo un lungo periodo di chiusura, intende favorire l'attività di asporto degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), la riapertura parziale del cimitero comunale con l'adozione di particolari misure organizzative, lo spostamento individuale all'interno del territorio regionale per raggiungere l'abitazione diversa da quella principale per la manutenzione necessaria alla sicurezza e conservazione dei beni; 

VISTO l’art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l’art. 650 del C.P. che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall’Autorità;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1) con decorrenza 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 è confermata la precedente ordinanza n. 21 in data 6 aprile 2020 relativa all'orario di apertura e chiusura delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, compresi i centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, tabaccai ed edicole aperte per l'intera giornata durante l'arco della settimana, garantendo l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; 

2) con decorrenza 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 è consentita la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (compresi bar, pub, gelaterie e pasticcerie) con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il divieto di consumare prodotti al''interno del locale e/o sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

3) con decorrenza 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 è consentita l'apertura del cimitero comunale, nei giorni feriali, con orario che verrà affisso all'ingresso del cimitero, con visita breve e con ingresso contingentato disposto dal personale addetto alla vigilanza, utilizzando mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

4) con decorrenza 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 è consentito lo spostamento all'interno del territorio regionale per raggiungere abitazioni diverse da quella principale al solo fine di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni;

5) con decorrenza 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 è consentito l'accesso del pubblico ai parchi, giardini pubblici ed impianti sportivi, con ingresso da regolamentare, a condizione che sia assicurata la distanza di sicurezza interpersonale, con relativo divieto di assembramento;

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di San Marco in Lamis e sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 4 maggio 2020 e fino a tutto il 17 maggio 2020, salvo l'adozione di ulteriori provvedimenti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Prefetto di Foggia, al Comando Stazione dei Carabinieri di San Marco in Lamis ed al Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

Dalla Residenza Municipale, addì 3 maggio 2020

 

 

                                                                                                                         IL SINDACO

                                                                                                                  dott. Michele MERLA