redazione sanmarco.org

San Marco in Lamis, martedì 14 aprile 2026 -  Con decreto emesso il 13 aprile 2026, il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, ha disposto la sospensione del procedimento elettorale avviato dalla Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo per il rinnovo delle proprie cariche istituzionali. Il provvedimento, a firma della giudice Roberta Moramarco, accoglie l'istanza cautelare presentata da un gruppo di soci e candidati che si erano visti escludere dalla competizione. L'azione del Tribunale blocca l'assemblea ordinaria già convocata per il 30 aprile 2026, nel corso della quale si sarebbe dovuto procedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per il triennio 2026–2029.

Contestualmente, il decreto sospende anche l'efficacia della decisione con cui la Commissione elettorale aveva dichiarato non ammissibile la lista denominata "NOI SOCI BCC S.G.R. – Gruppo Cassa Centrale Banca". Al centro della vicenda vi è una serie di contestazioni legate alla gestione della fase preelettorale. I ricorrenti hanno sollevato tre ordini di problemi principali. Il primo riguarda l'incertezza sul quorum richiesto per la presentazione delle liste: il regolamento interno recava indicazioni difformi, con una soglia fissata al 15% in alcuni passaggi e al 20% in altri. Nella pratica è stata applicata la versione più restrittiva, senza che risultasse una delibera assembleare a supporto di tale scelta.

Il secondo profilo critico attiene alle modalità con cui tale innalzamento sarebbe stato introdotto: secondo i ricorrenti, la modifica non è stata formalizzata attraverso un atto valido e trasparente, con conseguente incertezza sulle regole del gioco. Il terzo aspetto riguarda la gestione operativa: la modulistica necessaria per partecipare sarebbe stata modificata più volte, pervenendo alla sua versione definitiva solo a ridosso della scadenza, con evidenti ricadute sulla possibilità concreta di organizzare per tempo la raccolta delle adesioni. Nel valutare la richiesta di tutela urgente, la giudice Moramarco ha ritenuto che le irregolarità denunciate fossero sufficientemente plausibili da giustificare l'intervento cautelare.

In assenza di una sospensione, le elezioni si sarebbero svolte con la lista esclusa, rendendo di fatto priva di utilità pratica qualsiasi successiva pronuncia nel merito. Il Tribunale ha dunque riconosciuto prevalente il diritto dei ricorrenti a partecipare alla competizione elettorale, pur tenendo conto del disagio organizzativo che il rinvio comporta per l'istituto di credito. La banca è tenuta a notificare il decreto entro il 21 aprile 2026. Il 5 maggio è fissata una nuova udienza, nel corso della quale il giudice deciderà se confermare, modificare o revocare il provvedimento cautelare. Da quella data dipenderà l'eventuale riprogrammazione dell'assemblea e dell'intero processo elettorale.

La vicenda riaccende l'attenzione sull'importanza di procedure elettorali interne chiare, stabili e accessibili, elementi che in ogni organizzazione cooperativa rappresentano un presupposto essenziale per la tutela della partecipazione democratica dei soci.