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Dott. Ciro Gualano

San Marco in Lamis, venerdì 14 ottobre 2016 -  Una pronuncia dell’ Arbitrato bancario finanziario turba i sonni degli intermediari finanziari. In sintesi, la decisione dell’ Abf dice che in un contratto di finanziamento concluso da un consumatore, il costo della polizza assicurativa obbligatoria deve essere inclusa per la determinazione del Taeg (Tasso annuo effettivo globale).

 Se l’intermediario non ne ha tenuto conto, la clausola è affetta da nullità in base al TUB art. 125 bis comma 6 “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.

L’effetto è la nullità non solo della clausola relativa al costo aggiuntivo della polizza assicurativa, ma nulla è anche la clausola relativa al Taeg che non includa il costo della polizza. Violato anche l’art. 117 comma 6 “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

I clienti dovranno far verificare dai propri periti il Taeg riportato in contratto e in caso di difformità si dovrebbe applicare un tasso più basso, cioè il valore minimo dei Buoni ordinari del Tesoro registrato nei dodici mesi precedenti lo svolgimento delle operazioni, e il rimborso del costo della polizza e degli interessi corrispettivi versati.

Come fare ricorso (in sintesi):

Prima di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, è necessario presentare un reclamo all'intermediario che deve avere al suo interno un apposito ufficio responsabile della gestione dei reclami. Il reclamo deve avere una risposta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Se accolto, l'intermediario comunica al cliente il tempo necessario per risolvere il problema. Se non riceve risposta entro 30 giorni oppure se non è soddisfatto della risposta, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro, purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Prima di presentare il ricorso è necessario versare 20 euro come contributo per le spese della procedura. Il cliente deve inviare all'intermediario una copia del ricorso con raccomandata A/R. Dalla ricezione della comunicazione del ricorso l'intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni per inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e la documentazione necessaria. Il Collegio prende la sua decisione entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto dall'intermediario le controdeduzioni, oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle.

 In allegato decisione Abf 1430 del 2016

 

Dottor Ciro Gualano

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