Redazione

San Marco in Lamis, mercoledì 14 dicembre 2016 -  Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda -Bari) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso avente numero di registro generale 820 del 2016, proposto da:  - Pasquale Spagnoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Lofoco e Claudia Pironti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bari, alla via P. Fiore n. 14; contro - Comune di San Marco in Lamis, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giandonato Uva, in Bari, alla via Giandomenico Petroni n.3; confronti di ...

 - Angelo Ianzano, Emanuele Leggieri, Lucia Caterina Ferro, Alessio Villani, Annalisa Sassano, Meriligia Nardella, Michele Nardella, Luigi De Nisi, Grazia Mossuto, Luigi Tricarico, Loredana Leggieri, Michele Merla, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Donatacci e Rosa Anna Cristofaro, tutti da intendersi domiciliati, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale; 

- Leonardo Coco, Antonietta Siciliano, Michele Ruggieri, Nicola Potenza, non costituiti in giudizio

per l’annullamento

- del provvedimento di proclamazione degli eletti nelle elezione diretta del Sindaco e di sedici consiglieri per il comune di San Marco in Lamis, svoltesi il 5 giugno 2016;

- di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, con particolare riferimento ad eventuali atti di ammissione delle liste, anche se non conosciuti, ovvero verbali di ammissione delle ridette liste, ovvero ancora ogni altro documento ricognitivo delle liste ammesse.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato e dei controinteressati indicati in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla udienza pubblica speciale elettorale del giorno 13 dicembre 2016, il referendario Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con atto depositato in data 8 luglio 2016, il sig. Pasquale Spagnoli, in qualità di candidato sindaco nel Comune di San Marco in Lamis ed elettore, è insorto avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’esito della competizione elettorale svoltasi nel medesimo comune in data 5 giugno 2016.

1.1. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto che

- il 7 maggio 2016 sono state definite le liste e i candidati partecipanti alla competizione elettorale in programma per il successivo 5 di giugno 2016 presso il comune di San Marco in Lamis;

- in particolare, risultano presentate quattro liste;

- le liste denominate «Movimento 5 stelle» e «San Marco nel Cuore» sono state presentate il 6 maggio 2016, mentre quelle «Forza San Marco» e «Per San Marco» il successivo 7 di maggio;

- il candidato al Consiglio comunale Angelo Ianzano ha accettato la candidatura nella lista «Forza San Marco», con atto la cui sottoscrizione è stata apposta ed autenticata il 6 maggio 2016;

- lo stesso candidato ha quindi accettato la candidatura nella lista «Per San Marco», con atto la cui sottoscrizione è stata apposta ed autenticata il 7 maggio 2016, e ha depositato, in pari data, alle ore 11.16, la rinuncia alla candidatura per la lista «Forza San Marco»;

- in data 5 giugno 2016 è stato eletto alla carica di Sindaco di San Marco in Lamis il sig. Michele Merla, espressione della lista «Per San Marco», che ha conseguito 3.265 voti, seguito dal ricorrente, sostenuto dalla lista «San Marco nel Cuore», con 3.165 voti;

- in data 8 giugno 2016 si è dato luogo alla proclamazione degli eletti;

- sull’assunto dell’illegittimità degli atti della procedura elettorale e, in particolare, dell’ammissione alla competizione elettorale delle lista «Per San Marco», è stato proposto il presente ricorso, finalizzato «alla totale riedizione delle elezioni».

1.2 In diritto, parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. n. 81 del 1993; art. 20, quinto comma, d.P.R. 361 del 1957; art. 28 d.P.R n. 570 del 1960; art. 71 del d.P.R. n. 267 del 2000; regolamento recante le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, ed. 2016; art. 48 Cost.; art. 13 d.lgs. n. 196 del 2003; art. 21, n. 2, d.P.R. n. 445 del 2000) e l’eccesso di potere (illogicità; ingiustizia manifesta).

2. Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

2.1. Speculari conclusioni sono state formulate anche dai controinteressati costituiti in giudizio, per come individuati in epigrafe.

3. - All’udienza pubblica del 13 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla disamina delle eccezioni in rito sollevate da parte resistente e dai controinteressati, essendo il ricorso infondato, per le ragioni di seguito esposte.

2. Col primo motivo, si è in primo luogo dedotto che «stando agli elenchi depositati e ai certificati elettorali ad essi allegati (che attestano l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di San Marco in Lamis dei firmatari e l’univocità della sottoscrizione depositata), la lista "Per San Marco" è stata sottoscritta nelle date del 3, 4 e 5 maggio, per poi essere depositata il 7 maggio u.s.». Ciò sarebbe dimostrato sia da «quanto dichiarato e accertato in sede di autentica per quanto concerne gli elenchi consegnati con atti separati di cui ai nn. l e 2, che risultano sottoscritti in data 3 maggio», sia dal fatto che «i presentatori di lista non si sono avveduti di aver depositato, assieme alle sottoscrizioni, anche i certificati cumulativi rilasciati nelle date di effettiva richiesta: in altri termini, avendo raccolto le firme dei sottoscrittori in data antecedente al 7 maggio, hanno richiesto allora per allora i certificati elettorali, dai quali risulta sia l'iscrizione nelle liste elettorali comunali, sia la mancata sottoscrizione per altre liste».

Ne conseguirebbe che «quanto attestato il 7 maggio non risponde al vero e cela una gravissima illegittimità: infatti, le firme raccolte il 3, 4 e 5 maggio non potevano che essere state raccolte per una compagine di candidati diversa da quella depositata, ossia senza la presenza del candidato consigliere Ianzano, aggiunto solo in un momento successivo, a far tempo dalle ore 11.16 del 7 maggio».

2.1. L’argomento non persuade. Come rilevato da un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, l’autenticazione delle firme apposte dagli elettori che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione delle candidature di una lista costituisce atto pubblico facente fede fino a querela di falso (T.A.R. Toscana, sez. II, 26 settembre 2014, n. 1481).

Nel caso di specie, risulta dagli atti separati allegati alla presentazione della lista «Per San Marco» che quantomeno cento delle sottoscrizioni di cui trattasi, recate negli allegati aventi numero da 3 a 7, siano state apposte in data 7 maggio 2016. A fronte di ciò, ed in assenza della proposizione di querela di falso, «la disciplina vigente preclude al giudice amministrativo l’accertamento, anche incidentale, della veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale autenticante, potendo solo essere dichiarata la nullità di un atto, riconoscendone l'efficacia di mera scrittura privata, ricorrendo le condizioni per la conversione disciplinata dall'art. 2701 c.c. (Cons. Stato, V, 15 luglio 2005, n. 3804, secondo cui tale nullità è configurabile in assenza degli elementi essenziali dell'atto, tra cui l'indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante, della data e del luogo dell'autenticazione, della qualifica rivestita dal pubblico ufficiale e la firma di questi per esteso; nello stesso senso Cons. Stato, V, 17 luglio 2000, n. 3923). Solo l’assenza di tali elementi essenziali determina la nullità dell’atto, accertabile anche dal giudice amministrativo» (Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2011, n. 999). Ebbene, come puntualmente si osserverà in prosieguo, nel caso di specie, alcun elemento essenziale è assente nelle contestate autenticazioni.

2.1.1. Ne consegue l’irrilevanza dell’ulteriore tesi del ricorrente, secondo cui l’allegazione di certificati elettorali rilasciati anteriormente al 7 maggio 2016 dimostrerebbe come gli elenchi depositati, sebbene riportino autentica datata 7 maggio u.s., sarebbero «in realtà stati sottoscritti nelle date comprese tra il 4 e il 5 maggio», in quanto «il certificato elettorale cumulativo viene richiesto quando si conoscono i nomi dei sottoscrittori, non prima». Invero, per tale profilo il Collegio non può che ribadire come l’autenticazione di una firma consista nella dichiarazione di un pubblico ufficiale, attestante l’avvenuta apposizione in sua presenza di una firma proveniente da una persona previamente identificata. Essa è, dunque, un atto pubblico (propriamente una certificazione di autenticità), di natura dichiarativa ed assistito da un’efficacia del tutto peculiare, nota come “certezza legale privilegiata”, ai sensi dell’art. 2700 c.c. (in termini, Cons. Stato, n. 999 del 2011, cit.).

2.1.2. A speculare approdo deve pervenirsi per quanto attiene al contenuto delle dichiarazioni rese ex art. 391-ter c.p.p. da uno dei sottoscrittori della lista in questione, depositate da parte ricorrente in data 5 novembre 2016. Invero, in disparte ogni pur necessaria valutazione in punto di ammissibilità di tale produzione, va ribadita la prevalenza dell’efficacia probatoria delle autenticazioni attestanti l’apposizione delle sottoscrizioni in data 7 maggio 2016, che non hanno formato oggetto di contestazione mediante querela di falso.

2.2. Per altro profilo, parte ricorrente ha lamentato che «le autentiche rilasciate dal consigliere Lombardi sono incomplete (e dunque invalide) anche perché non riportano neanche il numero delle sottoscrizioni autenticate, numero espressamente richiesto dal modulo predisposto dalla stessa lista "Per San Marco" e elemento fondamentale per evitare inserimenti abusivi».

2.2.1. La censura non ha pregio. Come persuasivamente affermato da questo Tribunale in similare questione, «deve anzitutto rilevarsi che i modelli prestampati predisposti dal Ministero dell’Interno pongono fra parentesi il punto dove indicare il detto numero, in tal modo facendolo ritenere un elemento non essenziale ai fini dell’autentica. Ad ogni buon conto, nell’atto principale, da considerarsi in modo unitario assieme agli atti separati, è comunque riportato il numero totale dei sottoscrittori corrispondente alla sommatoria del numero totale dei sottoscrittori degli atti separati. Anche tale articolata censura si appalesa, dunque, come meramente formalistica, essenzialmente incentrata su meri errori materiali chiaramente riconoscibili, priva di per sé di una effettiva incidenza sulla genuinità del procedimento elettorale e, pertanto, immeritevole di accoglimento» (T.A.R. Puglia, sez. I, 17 dicembre 2014, n. 1560). Tale arresto ha trovato conferma nelle statuizioni del Giudice d’appello secondo cui «il Tribunale ha fatto peraltro opportunamente notare che i modelli prestampati predisposti dal Ministero dell’Interno pongono solo fra parentesi il punto dell’indicazione del numero di cui si tratta, circostanza la quale già suggerisce che il medesimo non integra un elemento essenziale. È invero decisivo osservare che, per quanto la doglianza evochi un’esigenza astrattamente meritevole di attenzione, l’indicazione la cui omissione è lamentata non risulta, in realtà, prescritta da alcuna norma» (Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2920).

3. Col secondo motivo, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 13 del d.lgs. 196 del 2003, in quanto i moduli depositati dalla lista «Per San Marco» non recherebbero l’indicazione del soggetto promotore né la sua sede. Secondo il ricorrente, questa incompletezza inficerebbe la regolarità delle sottoscrizioni rese e dei dati conferiti che, a ben vedere, non avrebbero dovuto essere trattati, pena la configurazione di un illecito trattamento dei dati personali.

3.1. La doglianza va disattesa. L’invalidità delle operazioni in materia elettorale, alla stregua del canone interpretativo della strumentalità delle forme, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto. Orbene, nel caso di specie, in assenza di disposizioni contemplanti l’esclusione, viene in considerazione una mera irregolarità, dalla quale risulta arduo far derivare pregiudizi o compressioni di sorta della libera espressione del voto.

3.2. Parte ricorrente ha poi sostenuto che l’autenticazione della sottoscrizione dell’atto di rinuncia alla candidatura depositata dal sig. Ianzano il 7 maggio sarebbe «affastellata di molteplici errori che, nel loro insieme, consentirebbero anche di dubitare dalla effettiva redazione della stessa in calce all'atto». In particolare, per un verso, nell’autentica si farebbe riferimento all’accettazione, e non alla rinuncia, alla candidatura e, per altro verso, essa sarebbe caratterizzata dall’apposizione di una data palesemente erronea, ovverosia quella del 7 luglio 2016. Ne conseguirebbe la nullità dell’atto di rinuncia.

3.2.1. La censura non coglie nel segno.

Rileva il Collegio che l’autenticazione della sottoscrizione dell’atto di cui è questione risulta chiaramente apposta in calce alla stessa. In tale atto, il candidato Ianzano ha testualmente comunicato «ad ogni effetto di legge la propria rinuncia della candidatura elettorale per le prossime elezioni amministrative nella lista di Forza San Marco, o a quella diversamente denominata con candidato sindaco Michele Bonfitto». Dal tenore letterale di tale dichiarazione emerge un’univoca direzione della volontà del dichiarante nel senso dell’abdicazione alla candidatura già accettata, a fronte della quale la formula utilizzata dal soggetto autenticante si atteggia a mera irregolarità, di per sé inidonea a determinarne la nullità. Del resto, una costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2015, n. 2490; id., 22 gennaio 2014, n. 282) afferma che sono elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione in materia elettorale: l’indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente, le modalità di identificazione del sottoscrittore, l’accertamento della sua identità e dell’apposizione della sottoscrizione in sua presenza, il nome, il cognome e la qualifica rivestita dal pubblico ufficiale che procede all’autenticazione, la legittimazione di quest’ultimo (da rinvenirsi anche aliunde e non necessariamente all’interno della autenticazione), l’apposizione del timbro, e, infine, la redazione della autenticazione di seguito alla sottoscrizione. I predetti elementi essenziali sono presenti nella ripetuta autenticazione, con la sola eccezione del timbro, in relazione alla cui mancanza, tuttavia, l’indirizzo pretorio milita nel senso che essa non può infirmare le sottoscrizioni autenticate da quei soggetti, come i consiglieri comunali, che non sono detentori di un timbro dell’ufficio (Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2006, n. 1074).

3.2.2. Quanto al rilievo secondo cui l’autenticazione della sottoscrizione reca una data palesemente erronea, ritiene il Collegio che proprio la circostanza che la data indicata, il 7 luglio 2016, sia posteriore a quella di svolgimento delle elezioni depotenzi il motivo di ricorso, evidenziando come si tratti di un mero refuso. Inoltre, all’atto di rinuncia alla candidatura risulta apposto il timbro del protocollo del Comune intimato, alle ore 11.16 del giorno 7 maggio 2016. Da tale elemento si può desumere come l’autenticazione sia avvenuta effettivamente nella medesima data del 7 maggio 2016.

3.2.3. Infondata, per quanto si è innanzi osservato, in assenza di querela di falso, oltre che inammissibile perché formulata in termini ipotetici, risulta infine l’ulteriore affermazione di parte ricorrente secondo cui i molteplici errori recati dall’autenticazione della firma della rinuncia «nel loro insieme, consentirebbero anche di dubitare dalla effettiva redazione della stessa in calce all'atto».

4. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

5. Sussistono i presupposti di rito, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016, con l’intervento dei magistrati:

 

Giuseppina Adamo, Presidente

Benedetto Nappi, Referendario, Estensore

Maria Colagrande, Referendario

IL SEGRETARIO