Leonardo Coco (M5S)

San Marco in Lamis, martedi 4 luglio 2017 - Alcuni esponenti dell’amministrazione si vantano di aver raggiunto il 55% della raccolta differenziata, senza considerare che tale traguardo è stato conquistato dai cittadini e non dai componenti della giunta.L’aumento della tassa del 6% è evidente nonostante qualcuno si stia affannando a spiegare che i motivi sono legati all’adeguamento ISTAT, non specificando che, la società incaricata della raccolta, si è aggiudicato l’appalto con un ribasso del 0,01%.

  Peccato… se quel ribasso fosse stato maggiore, oggi non si parlerebbe di aumento ISTAT! Ha ragione l’assessore quando sostiene che se ci fosse stata la diretta streaming, i cittadini avrebbero potuto capire meglio la questione. Egli dimentica però che il sottoscritto, sin dalle prime riunioni del consiglio, ha chiesto di trasmettere le dirette; purtroppo la maggioranza non ha mai accolto la mia richiesta. Con la diretta l’assessore non si sarebbe sforzato di parlare con chiarezza ai cittadini.

E’ vero, il sottoscritto, sia in commissione bilancio che in consiglio comunale, ha spiegato come ridurre la tassa, ovvero applicando i valori certi derivanti dagli accertamenti degli anni precedenti. Voglio anch’io essere più chiaro: gli uffici hanno eseguito gli accertamenti per gli anni 2010, 2011 e 2012 rideterminando per alcuni immobili la superficie calpestabile su cui calcolare la TARI per un ammontare di €. 280.000,00 (importo confermato dal responsabile dell’ufficio tributi nella stessa seduta del consiglio comunale del 24/05/2017). Quindi per alcuni immobili è stata accertata la reale superficie (metri quadrati) per calcolare la tassa.

Con gli attuali avvisi di pagamento, per quelli immobili, il comune NON ha determinato la tassa sulla base della nuova superficie accertata, bensì sulla quella precedente! Salvo poi addebitare negli anni successivi la tassa, sanzioni ed interessi oltre alla spese di notifica. Ribadisco che l’applicazione della tariffa poteva subire una diminuzione se avessero determinato la base imponibile per alcune utenze sugli importi accertati degli anni precedenti. Quindi, se fosse stato compreso il maggior valore accertato, la tariffa a carico dei restanti contribuenti sarebbe DIMINUITA in punti percentuali pari al valore dell’ammontare accertato.

Fa bene l’assessore a menzionare i principali aspetti della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ovvero che per la determinazione della tassa la superficie, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs 15 n. 507/93, non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale …, ma l’assessore Nardella, alla stessa maniera, deve precisare che il comune poteva in ogni caso considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella dell’80% derivante dall’attività di accertamento, ovvero considerare il valore di Euro 224.000,00 (cioè 80% di 280.000,00). In questo senso ribadisco che la volontà dei consiglieri comunali è venuta meno, dal momento che NON hanno accolto la mia richiesta e, quindi, NON hanno consentito così di riconoscere una riduzione in capo ai cittadini fedeli.

Questa tesi trova infatti fondamento, oltre che nel D.Lgs.n.507/93, anche nel Regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 114 del 31/10/1995 che disciplina l’applicazione della TARSU nel rispetto delle disposizioni previste dal citato D.Lgs.n.507/93 e delle altre leggi disciplinanti la materia, con adeguamento alla normativa della tassa alle specifiche realtà comunali. Infatti l’art. 13 del regolamento comunale (adottato in virtù e dopo l’entrata in vigore del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507) precisa che “la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate”.

La denuncia rappresenta un obbligo per il contribuente che nel caso di mancata presentazione della denuncia o di denuncia infedele – così definita perché viene indicata una superficie inferiore a quella effettiva o perché viene omessa l’indicazione di un cespite – può incorrere nell’accertamento del comune, che non solo procede al recupero del tributo evaso e all’applicazione degli interessi sulla tassa, ma applica anche le sanzioni amministrative previste dall’art. 76 del più volte richiamato D. Lgs. n.507/1993. Tale norma verrà applicata negli anni successivi, come succede adesso per gli anni precedenti.

Ulteriore conferma si ha con l’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 241/2011, istituto della TARES, a cui il comune di San Marco in Lamis si è adeguato con proprio regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES approvato con delibera di consiglio comunale n. 50 del 29/07/2013 (sfuggito al vicesindaco in quanto assente in quella seduta). Infatti l’art. 14 (determinazione della superficie) del regolamento comunale (in sintonia con l’art. 14 del citato decreto) prevede che “Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)”, riprendendo lo stesso concetto secondo cui ai fini dell’attività di accertamento il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale.

E’ palesemente dimostrato che ai fini della determinazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES, la cui applicazione ha effetto anche per gli anni successivi. I dati degli accertamenti sono dati consolidati e costituiscono base imponibile per la determinazione della tassa. Per questo, al fine di individuare l’effettiva misura della superficie imponibile, le Amministrazioni comunali competenti sono tenute a comunicare ai contribuenti stessi le nuove superfici imponibili da essi calcolate nel rispetto dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), in materia di conoscenza degli atti a loro destinati.

Evito di ribadire quanto in precedenza affermato sulla competenza o meno dell’OSL delle entrate da accertamento, ricordando solo che la tassa è strettamente correlata al costo del servizio e di smaltimento; analogamente evito di ribadire che i costi amministrativi delle spese postali di euro 24.000,00 sono altissimi, ricordando che è stato affidato il servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi Tari alla società Imbalplast Srl di Teverola (CE) per l’importo di Euro di 3.498,96.

La differenza non si può supporre che sia stata imputata alle altre spese postali per l’accertamento, riscossione e contenzioso, in quanto le spese di notifica per tali avvisi sono a carico dei contribuenti, seppure anticipati dal comune. Nulla da fare il Movimento 5 Stelle ha un’altra visione su come si amministra la cosa pubblica… ma su questo sono i cittadini a dover scegliere.

 

LEONARDO COCO