Angelo Ruberto Redazione sanmarcoinlamis.org

San Nicandro Garganico, sabato 21 marzo 2015 - Quando non viene pagata una cartella di Equitalia, nella maggior parte dei casi accade per l’assoluta impossibilità di farlo, specie in questo particolare momento storico, nonostante l’ingiustificato ottimismo dei nostri governanti, la crisi ha messo in ginocchio una consistente parte di cittadini italiani specie lavoratori autonomi, artigiani ed imprese.

 Il fermo amministrativo – sanzione accessoria - è una misura utilizzata da Equitalia nel caso di mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative da parte del cittadino e che colpisce l’automobile o altri beni mobili registrati. Può essere disposto solo in mancanza di altri rimedi meno gravosi per il cittadino. Il fermo amministrativo è, un vero proprio spauracchio che, a volte produce effetti ed, a cui la legge ha finalmente posto un limite.

Peraltro è bene chiarire che chi circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, incorre in una violazione che prevede la non lieve sanzione di € 770 euro, che può arrivare fino a 3.086 euro oltre, alla confisca del mezzo stesso ed, in caso di incidente la assicurazione non copre i danni.

L’art. 1, comma 544 della legge di stabilità del 2013, intanto prevede che le azioni cautelari (es. fermo ammimnistrativo della autovettura) non possono essere attivate prima che siano trascorsi 120 giorni dall’invio mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente l’indicazione dettagliata delle somme dovute ed iscritte a ruolo e, non pagate. La procedura di iscrizione del fermo amministrativo prevede, che l’agente della riscossione non possa provvedere automaticamente all’iscrizione nei registri mobiliari, ma debba inviare una comunicazione al debitore avvisandolo che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo. Non è necessario inviare poi un’ulteriore comunicazione eliminando così anche altri costi a carico del debitore. Nei 30 giorni a disposizione per versare l’importo dovuto, il debitore può dimostrare all’agente della riscossione che il veicolo in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione impedendo, in questo modo, il fermo. Questa opportunità è stata introdotta con il c.d. “Decreto del Fare”, (Legge 09 agosto 2013 n. 98, che ha convertito il decreto legge del 21.giugno 2013, n. 69). Così il professionista che impiega l’auto od il mezzo per lavoro può dirsi salvo dal “ricatto” delle ganasce fiscali.

Per la dottrina prevalente, un bene può dirsi strumentale all’esercizio dell’attività o della professione anche se il mezzo non risulta dalle scritture contabili. Pertanto, ad esempio, l’unica autovettura del professionista utilizzata per recarsi dai clienti dovrebbe comunque essere considerata strumentale, anche se non riportata nei registri contabili. Fermo restando che è necessario che il mezzo sia l’unico intestato al professionista/lavoratore autonomo e, questi non abbia la disponibilità di ulteriori veicoli per gli spostamenti lavorativi.

Anche la giurisprudenza si è mossa in tal senso, infatti recentemente con la sentenza n. 40 del 10 febbraio 2015, la Commissione Tributaria di Perugia ha annullato il fermo dell’ auto di un professionista, nel caso di specie un avvocato sul presupposto che l’automobile deve dirsi strumentale alla professione di avvocato, che prevede frequenti ed imprevedibili spostamenti sul territorio per lo svolgimento della propria attività.

Quindi, se un tempo era necessario per ottenere lo stop al fermo, dimostrare l’indispensabilità del veicolo, oggi è sufficiente dimostrare la sua “strumentalità” alla professione o impresa esercitata.

                                                                                                di Angelo Ruberto