Ciro Gualano

San Marco in Lamis, venerdì 27 maggio 2016 -  L’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto riduzioni ed esenzioni per alcune tipologie di immobili e contratti. Iniziamo con il dire che non cambieranno le modalità di pagamento, potranno essere pagate le imposte dovute entro il 16 giugno 2016 (per la prima rata) e per il 16 dicembre (per il saldo), attraverso bollettini postali o modelli F24 (invio telematico se pari o superiore a 1.00,00 euro)

 Anche per le modalità di calcolo non cambia nulla. Dal 2016 viene cancellata sulla prima casa sia l’Imu, sia la Tasi. La tassa sui servizi viene eliminata non solo sulla prima casa ma anche sulle pertinenze e per gli inquilini. Quest’ultima, quindi, nel caso di immobili in affitto, continuerà a essere pagata dai proprietari per l’80% di quanto dovuto.

Continueranno invece a pagare Imu e Tasi i proprietari di seconde case, capannoni, uffici e negozi e altri immobili commerciali. Ma a cambiare sono principalmente alcune esenzioni: Esenzioni per cooperative edilizie: le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa sono esenti dall’Imu se adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.Quando gli immobili restano invenduti, inoltre, le cooperative edilizie non sono tenute a pagare l’imposta municipale.

Imu 2016 terreni agricoli: i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell’Imu 2016 solo a determinate condizioni: terreni siti nelle isole minori terreni agricoli che rientrano nell’elenco MEF comuni montani esenti IMU pubblicato nella Circolare Ministeriale n.9/1993; terreni destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e imprenditori agricoli professionali, ovvero IAP iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dalla sua posizione geografica.

comodato d’uso e canone concordato al 50%: tra le riduzioni previste per il 2016 per Tasi e Imu si prevede uno sconto del 50% nel caso di immobili in comodato d’uso gratuito concessi nei confronti di parenti di primo grado in linea retta. Questo corrisponde alla linea genitori-figli e viceversa, ad esempio. Perché si possa ottenere l’agevolazione, è necessario che il comodante (chi riceve l’immobile) soddisfi le seguenti caratteristiche:

deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso concessa in comodato d’uso; il comodante deve avere la residenza e il domicilio nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato; deve presentare la dichiarazione Imu 2016 che attesti il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della riduzione.

L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del comodante, quindi prima casa; non essere considerato casa di lusso né avere pregio artistico o storico, quindi non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Infine il contratto di comodato d’uso deve essere regolarmente registrato tramite contratto presso l’Agenzia delle Entrate.

 

Dottor Ciro Gualano